ARTICOLO 1

E’ costituita in data 23 gennaio 2010 un’Associazione Culturale Musicale no profit denominata “ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSAROSA “con sede legale presso la sede della Rev.da Misericordia di Massarosa (Via Vittoria Manzoni) g.c..

L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione allo statuto nè ai regolamenti interni.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione non persegue alcun fine di lucro ed è apolitica e apartitica.

ARTICOLO 2

L’Associazione intende:

  1. operare per la promozione e la diffusione di attività  musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l’attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con il Comune di Massarosa ed altre Istituzioni, pubbliche e private;
  2. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;ed in particolare di promuovere un “PREMIO PIANISTICO” annuale dedicato ad artisti emergenti
  3. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
  4. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
  5. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  6. svolgere qualsiasi altra attività  o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonchè service audio-luci a supporto delle attività  proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività  artistica;
  7. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l’ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà  tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in convenzione o comodato o l’acquisto, in proprietà  o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia evntualmente proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
  3. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività ;
  4. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività  sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
  5. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all’attività  didattica ed alle altre attività  organizzate dall’Associazione;
  6. promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
  7. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità  statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
  8. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività  di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità  e degli audiovisivi in genere;
  9. svolgere ogni altra attività  idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità  istituzionali;
  10. inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ARTICOLO 4

Il Patrimonio dell’Associazione è composto:

  1. da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (o  quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità  impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
  2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione;
  3. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
  4. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
  5. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività  e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l’Associazione partecipa;
  6. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
  7. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

E’ posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.

L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

ARTICOLO 5

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e gli Enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

Ogni socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità  dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità  dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all’assemblea con diritto di voto.

Possono iscriversi alle iniziative istituzionali promosse dall’Associazione tutti i soci e i loro famigliari.

Tutti i Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l’accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile, sull’ammissione e sull’esclusione dei soci.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  1. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
  2. ancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
  3. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall’Assemblea che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè  vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

ARTICOLO 6

L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo  con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall’Associazione per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 7

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. l Presidente,
  4. il Vicepresidente,
  5. il Collegio dei Revisori o Revisore.

Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

A) L’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

Essa è  presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità  oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede dell’Associazione.

E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci:

  • discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività  svolte e su quelle da svolgere;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • fissa gli indirizzi dell’attività  dell’Associazione;
  • provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
  • delibera ogni altro argomento e questione previsti dall’ordine del giorno.

Ogni votazione deve essere palese. E’ ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l’elezione delle cariche sociali.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci:

  • delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità  dell’Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri indicati nell’articolo 10 del presente statuto.

B) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti di cui:

  • il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  • Il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;
  • il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro  dell’Associazione, nonchè della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • e gli altri membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà  più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità  il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra i non soci un Direttore Artistico stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Il Direttore Artistico, ove nominato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprime parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico.

Il Consiglio Direttivo:

  • elabora il programma delle attività  dell’Associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
  • amministra il fondo sociale;
  • cura il conseguimento dei beni statutari e l’interesse dei soci e dell’Associazione nei confronti di altre società ;
  • si pone quale garante dell’Associazione e responsabile del presente Statuto;
  • provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
  • delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
  • convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell’attività  svolta;
  • stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
  • delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
  • delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività  organizzate dall’Associazione

Può  inoltre:

  • elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività ;
  • provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità  dell’Associazione;
  • proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

Al Consiglio Direttivo è affidata l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità  sociali o di eventuali fidi accordati.

C) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio

Direttivo, nonchè le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

D) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

E) Il Revisore

Il Revisore viene nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

E’ di competenza del Revisore:

  • il controllo sulla gestione dell’Associazione;
  • il controllo sulla regolare tenuta della contabilità ;
  • la presentazione all’Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.

ARTICOLO 8

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività  commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività  istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà  depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà  essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario.

ARTICOLO 9

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità , potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea generale dei Soci.

ARTICOLO 10

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà  essere presa dalla maggioranza assoluta dei soci ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.

L’Assemblea determinerà le modalità  della liquidazione, procedendo  alla nomina di un  liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà  devoluto ad utilità  generale / ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

ARTICOLO 11

Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.